Certificazione dei Contratti di Lavoro

contratti lavoro

La Certificazione dei contratti di lavoro è una procedura a carattere volontario, può essere eseguita solo su richiesta di entrambe le parti (lavoratore e datore di lavoro) e ha lo scopo di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione di alcuni contratti di lavoro.

Possono essere oggetto di certificazione solo i contratti di: 

  • lavoro intermittente
  • lavoro ripartito
  • lavoro a tempo parziale
  • lavoro a progetto
  • associazione in partecipazione

La Certificazione può anche riguardare gli atti di rinuncia e gli accordi tra il datore di lavoro e il lavoratore (rinunce e transazioni) e il regolamento interno delle cooperative, relativamente ai contratti stipulati con i soci lavoratori.

Servizio di Certificazione dei Contratti di lavoro

E.N.Bi.Form. certifica, attraverso una commissione di esperti costituita a livello nazionale all’interno dell’ente, le tipologie di contratti di cui sopra.

La certificazione regolata dal D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.P.R n. 177/2011 riguarda i contratti inerenti attività eseguite in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, prevedendo, per alcune ipotesi, gravi sanzioni per le aziende che non la richiedono.

Lo scopo è quello di attestare l’idoneità ad operare sul mercato e ad eseguire lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Cosa si deve certificare:

  • contratti di appalto
  • contratti di subappalto (anche se riferiti a lavoratori autonomi)
  • contratti di lavoro flessibile

Modalità di presentazione della domanda

La richiesta di certificazione, atto volontario e di semplice attuazione, deve essere inoltrata dalla parti contraenti, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo enbiform@pec.it, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità.

La Commissione Nazionale di Certificazione di E.N.Bi.Form. provvederà all’emissione del provvedimento finale entro il termine di trenta giorni.

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