La Certificazione dei contratti di lavoro è una procedura a carattere volontario, può essere eseguita solo su richiesta di entrambe le parti (lavoratore e datore di lavoro) e ha lo scopo di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione di alcuni contratti di lavoro.
Possono essere oggetto di certificazione solo i contratti di:
- lavoro intermittente
- lavoro ripartito
- lavoro a tempo parziale
- lavoro a progetto
- associazione in partecipazione
La Certificazione può anche riguardare gli atti di rinuncia e gli accordi tra il datore di lavoro e il lavoratore (rinunce e transazioni) e il regolamento interno delle cooperative, relativamente ai contratti stipulati con i soci lavoratori.
Servizio di Certificazione dei Contratti di lavoro
E.N.Bi.Form. certifica, attraverso una commissione di esperti costituita a livello nazionale all’interno dell’ente, le tipologie di contratti di cui sopra.
La certificazione regolata dal D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.P.R n. 177/2011 riguarda i contratti inerenti attività eseguite in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, prevedendo, per alcune ipotesi, gravi sanzioni per le aziende che non la richiedono.
Lo scopo è quello di attestare l’idoneità ad operare sul mercato e ad eseguire lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Cosa si deve certificare:
- contratti di appalto
- contratti di subappalto (anche se riferiti a lavoratori autonomi)
- contratti di lavoro flessibile
Modalità di presentazione della domanda
La richiesta di certificazione, atto volontario e di semplice attuazione, deve essere inoltrata dalla parti contraenti, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo enbiform@pec.it, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità.
La Commissione Nazionale di Certificazione di E.N.Bi.Form. provvederà all’emissione del provvedimento finale entro il termine di trenta giorni.