Il documento di valutazione dei rischi
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è il documento obbligatorio che ogni datore di lavoro deve redigere per identificare, valutare e gestire i rischi presenti nei luoghi di lavoro.
Il D.lgs. 81/08 a riguardo
- Gli articoli 17, 28 e 29 prevedono il DVR.
- Questo obbligo è in capo al datore di lavoro, che non può delegarlo.
In cosa consiste il DVR
L’obiettivo principale del documento di valutazione dei rischi è quello di creare un ambiente di lavoro sicuro. Per ottenere questo risultato, la legge individua nel datore di lavoro la figura che deve identificare i rischi sistematici presenti nel luogo di lavoro, con l’implementazione di misure preventive efficaci, conformi alla legge e che siano adeguate agli standard di sicurezza richiesti da quella particolare tipologia di ambiente.
Il DVR perciò è legato intrinsecamente all’ambiente di lavoro, e il livello di rischio cambia a seconda dello stesso. Non vengono meno però gli obblighi del datore.
La normativa di riferimento è sempre il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08). Agli articoli 17, 28, 29 prevede l’obbligo di elaborazione del DVR per tutte le aziende con almeno un lavoratore a carico, indipendentemente dal tipo di contratto. Questo significa che l’obbligo incorre anche se l’impresa assume un lavoratore in prova.
Chi deve redigere il DVR
La legge prevede l’obbligo in capo a:
- Aziende con almeno un dipendente
- Aziende con collaboratori e stagisti.
- Aziende con tirocinanti.
- Aziende con volontari equiparati.
Non sono invece obbligati al DVR:
- I lavoratori autonomi senza dipendenti (liberi professionisti, consulenti)
- Piccole società tra professionisti.
- Imprese familiari senza dipendenti.
- Ditte individuali senza dipendenti.
Il soggetto che la legge indica come responsabile è sempre e solo il datore di lavoro.
Le figure coinvolte nella redazione
Benché l’obbligo di legge sia in capo al datore di lavoro, vengono coinvolte altre figure nella redazione del documento, sia per il ruolo che rivestono, sia allo scopo di fornire le necessarie garanzie dell’osservanza delle norme.
Datore di lavoro è il responsabile principale, a lui spetta il compito di elaborare, aggiornare e custodire il DVR. C’è poi il RSPP che fa da consulente tecnico: aiuta nella valutazione e nella definizione delle misure (può essere interno o esterno).
Il medico competente funge da consulente sanitario, perciò fornisce una valutazione dei rischi per la salute e mette in atto le misure di sorveglianza sanitaria.
Il RLS è il rappresentante dei lavoratori, importante figura che si coordina con il datore per la verifica delle misure adottate e fa in modo che i lavoratori siano informati a dovere sui rischi.
Cosa c’è all’interno del DVR
Questo documento deve informare e stabilire delle misure precise, perciò dovrà contenere delle informazioni essenziali e veritiere, e può contenere quindi:
- Anagrafica aziendale: cioè i dati identificativi dell’azienda, che attività viene svolta, qual è l’organizzazione del lavoro, numero dipendenti, le figure responsabili, gli addetti alla sicurezza.
- Una relazione introduttiva che spiega le finalità del documento, le voci presenti, i riferimenti normativi, l’attuazione delle norme di legge.
- Valutazione dei rischi: identificare tutti i rischi presenti per la salute e la sicurezza, reparto per reparto.
- Le misure di prevenzione messe in atto dal datore di lavoro: quali interventi sono stati adottati dal datore di lavoro per eliminare e ridurre i rischi. Queste possono prevedere sia le misure ordinarie, sia le procedure generali di emergenza (in caso di incendi, evacuazioni, pericolo grave e immediato).
- Le misure concrete: ad esempio cosa è stato disposto nello specifico per evitare l’insorgenza dei pericoli e mantenere la sorveglianza alta (ad esempio il contenuto delle cassette di pronto soccorso, il numero e il posizionamento dei dispositivi antincendio, le regole comportamentali per far intervenire soccorsi come vigili del fuoco, ambulanze, forze dell’ordine, le misure di contrasto dell’esposizione al rumore).
- I miglioramenti che si intendono apportare nel tempo, per rendere sempre più sicuro l’ambiente di lavoro (esempio: progettazione di nuovi ambienti, isolamento, adozione di materiali più sicuri, adozione di più recenti tecnologie, ampliamento del programma formativo).
I rischi da valutare: tipologia e categoria
Ogni ambiente di lavoro presenta sfide per la salute e la sicurezza. La protezione e la coscienza del rischio è più alta in determinati contesti, e la valutazione del rischio deve chiaramente identificare a cosa si va incontro e quali misure sono state adottate a carattere preventivo.
Qui i rischi specifici in tabella, con esempi e settori.
| Categoria | Esempi di rischio | Settori |
|---|---|---|
| Rischi Fisici | Rumore, vibrazioni, radiazioni, temperature | Manifatturiero, edilizia |
| Rischi Chimici | Sostanze tossiche, corrosive, cancerogene | Industria chimica, laboratori |
| Rischi Biologici | Virus, batteri, funghi, parassiti | Sanità, alimentare, rifiuti |
| Rischi Ergonomici | Movimentazione carichi, posture scorrette | Uffici, magazzini, produzione |
| Rischi Psicosociali | Stress, mobbing, burnout | Tutti |
| Rischi Organizzativi | Procedure inadeguate, carenza formazione | Tutti |
Il procedimento di valutazione
La valutazione è un documento tecnico che deve essere al di sopra di qualsiasi valutazione soggettiva. Le norme prevedono determinati adeguamenti e il datore di lavoro deve uniformarsi.
Anzitutto vanno identificati tutti i pericoli possibili con un’analisi sistematica dell’ambiente di lavoro, delle attrezzature usate, le sostanze che si impiegano nei vari processi e le modalità con cui si lavoro.
Poi va fatta una valutazione sul livello di esposizione al pericolo. Come, per quanto tempo e perché si è esposti al pericolo. Chi in particolare e come si risponde a questa situazione.
Quanto è alto il rischio, che probabilità ci sono che si verifichi un problema o un incidente secondo la formula E = P x D (la matrice di rischio).
Quali misure sono adottate caso per caso, seguendo lo schema gerarchico di: eliminazione, riduzione, protezione collettiva, protezione individuale.
Quali misure attive di monitoraggio, revisione e aggiornamento vengono intraprese dal datore di lavoro, che necessariamente porteranno all’aggiornamento del DVR.
L’aggiornamento del DVR
Il documento di valutazione dei rischi va rivisto e aggiornamento ogni volta che ci sono modifiche significative che intaccano la sicurezza dei lavoratori (sia nel processo produttivo, sia nell’organizzazione, sia nell’adozione di nuove attrezzature e strumenti).
Le modifiche che richiedono l’aggiornamento sono quelle strutturali, che riguardano ampliamenti del reparto, ristrutturazioni e rifacimenti, se non addirittura il cambio di sede o l’adozione di un nuovo reparto.
Ma è doveroso aggiornare il DVR in caso di:
- Cambio a livello organizzativo
- Ampliamento delle mansioni
- Variazioni nel personale
- Uscita di nuove norme
- Aggiornamenti delle vecchie
- Linee guida su utilizzo strumenti, macchinari e tecnologie
- Nuove tecnologie e nuovi processi produttivi
- Nuovi macchinari
Le sanzioni
Chi non redige il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rischia l’arresto fino a sei mesi o una sanzione amministrativa che può arrivare a 6.400 euro.
Ma anche in caso di redazione incompleta le conseguenze non sono trascurabili: la mancanza di indicazioni sulle misure di prevenzione, sugli obiettivi di miglioramento o sulla distribuzione dei compiti può comportare multe fino a 4.000 euro.
Ulteriori omissioni, come l’assenza della valutazione dei rischi specifici o l’individuazione delle mansioni più esposte, fanno scattare sanzioni aggiuntive.
La normativa prevede pene più severe per alcune categorie di imprese: se l’inadempienza si verifica in aziende ad alto rischio – come centrali termoelettriche, industrie estrattive, strutture sanitarie di grandi dimensioni o realtà che trattano agenti biologici o esplosivi – la pena detentiva può arrivare a otto mesi. Lo stesso vale per cantieri complessi in cui operano più imprese con un elevato numero di lavoratori impiegati quotidianamente.
In presenza di violazioni reiterate e gravi, l’autorità ispettiva ha il potere di sospendere l’attività dell’impresa.
Questo avviene, ad esempio, quando mancano il DVR o il Piano Operativo di Sicurezza, quando il personale non è stato adeguatamente formato o addestrato, o quando non sono stati forniti i dispositivi anticaduta.
Analogamente, possono essere oggetto di sospensione le attività condotte in assenza di protezioni contro i contatti elettrici, vicino a linee sotto tensione senza misure idonee, o con cavi scoperti e non protetti.
Infine, la sospensione può essere disposta anche in caso di utilizzo di lavoratori non registrati, qualora il loro numero superi il 20% del totale presente sul luogo di lavoro. Rientra tra le gravi omissioni anche la mancata comunicazione agli organi di vigilanza dell’avvio di interventi che espongono al rischio di amianto.
Queste condizioni, sommate a reiterate violazioni delle norme in materia di sicurezza, rafforzano la facoltà degli ispettori di interrompere immediatamente l’attività imprenditoriale.