Datore di Lavoro RSPP
In determinate condizioni, il datore di lavoro può rivestire il ruolo di RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
Il D.lgs. 81/08 dice in proposito:
- L’art. 34, comma 1, D. Lgs. 81/2008 prevede che, nei casi e alle condizioni di cui all’allegato II, il datore di lavoro può ricoprire direttamente il ruolo di RSPP
- Allegato II, D. Lgs. 81/2008: specifica i limiti di lavoratori per ciascuna tipologia di azienda (fino a 30 per artigianali, industriali, agricole e zootecniche; fino a 20 per la pesca; fino a 200 per altre aziende).
Quando il datore di lavoro può essere RSPP
La legge stabilisce le particolari condizioni nelle quali il datore di lavoro può svolgere il ruolo del RSPP, una nomina che non può delegare nemmeno quando, appunto, sussistono le condizioni per farlo lui. Quindi la designazione di sé stesso non può essere implicita o sottintesa.
Queste condizioni però incontrano dei limiti particolari in attività particolarmente rischiose, dove è necessaria una competenza tecnica specifica che, per ovvii motivi, il datore di lavoro non può fornire.
La legge impone da subito l’obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi. Esistono in rete dei modelli, ma comunque è meglio farsi assistere da chi lo fa di professione, soprattutto se ci sono rischi connessi all’attività non immediatamente percepibili.
I compiti del datore di lavoro RSPP
Come responsabile della sicurezza e della prevenzione, nel suo ambiente di lavoro, il datore non deve agire come “datore di lavoro”, ma come RSPP. Questo aspetto è importante perché consente di ottemperare al meglio agli obblighi di legge.
Deve infatti:
- Individuare e valutare i rischi nella maniera più completa e precisa, secondo gli standard richiesti dal settore.
- Elaborare ed adottare misure preventive e protettive al fine di evitare incidenti.
- Attivare tutte le procedure di sicurezza, informando e formando i lavoratori nello specifico, e non dimenticando di formare sé stesso, tenendosi aggiornato.
- Partecipare a consultazioni e riunioni riguardanti il tema della sicurezza, sia in azienda, sia all’infuori di essa, nei rapporti con le figure individuate dalla legge.
Il fatto che la legge consenta di appaiare la figura di datore di lavoro con quella di RSPP nei limiti visti sopra, deve far riflettere: il datore di lavoro ha tempo per seguire le pratiche e le procedure? Ha valutato l’ipotesi di nominare un RSPP esterno?
L’importanza della formazione
Dal momento che la legge è molto chiara sull’aspetto della formazione in materia di sicurezza nei posti di lavoro, per le figure coinvolte, è obbligatorio seguire un corso di specifico per il datore che intende essere RSPP.
La durata del corso dipende dal livello di rischio presente in azienda. Dove il rischio è basso la durata dei corsi è di 16 ore, nel rischio medio di almeno 32 ore, in quei settori ad alto rischio il corso prevede 48 ore di formazione completa.
Di norma la formazione copre il quadro normativo e giuridico, l’aspetto gestionale e organizzativo, quello tecnico fondamentale per redigere il DVR e uno volto a migliorare le attività relazionali all’interno dell’ambiente di lavoro, considerando che il datore dovrà confrontarsi con altre figure interne ed esterne. La legge prevede un aggiornamento periodico (ogni 5 anni) con durata che va dalle 6 alle 14 ore, sempre in base al rischio.
Se vengono pubblicati aggiornamenti importanti o adottate nuove tecnologie o nuovi strumenti, l’RSPP deve provvedere.
Il datore RSPP e le altre figure coinvolte
Il datore di lavoro, nel suo ruolo di RSPP, ha rapporti con altre figure nel campo della sicurezza sul posto di lavoro.
- Collabora con il rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza (RLS) che fa da raccordo con compiti di consultazione e sorveglianza.
- Si coordina con il medico competente per valutare in modo preciso e opportuno tutti i rischi sanitari e gestire la sorveglianza sanitaria, disponendo anche la collocazione dei dispositivi di pronto soccorso.
Le sanzioni in caso di mancata nomina o mancata formazione
Il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP è obbligato a percorrere lo stesso iter amministrativo e formativo di un RSPP esterno o interno. La mancata nomina quindi comporta delle sanzioni come l’arresto da 3 a 6 mesi, l’ammenda da 2500 a 6400 euro. Prevista una forte sanzione pecuniaria in caso di mancata formazione, soprattutto in ambienti di lavoro delicati.
La ratio di queste disposizioni si comprende da sola: senza un adeguato controllo e un’adeguata formazione, non si prendono misure di prevenzione adeguate e si aumentano i rischi di infortuni e azioni di risarcimento civile.